2005 Texas Transportation Code CAPITOLO 551. FUNZIONAMENTO DI BICICLETTE, MOTO E VEICOLI DA GIOCO

CODICE DEI TRASPORTI
CAPITOLO 551. FUNZIONAMENTO DI BICICLETTE, MOTO E VEICOLI DA GIOCO
SOTTOCAPITOLO A. APPLICAZIONE DEL CAPITOLO
§ 551.001. PERSONE INTERESSATE. Ad eccezione di quanto previsto dal Sottocapitolo C, questo capitolo si applica solo a una persona che guida una bicicletta su:(1) un'autostrada; o (2) un percorso riservato all'uso esclusivo di biciclette. Atti 1995, 74a Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. Modificato da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1318, § 4, eff. 1 settembre 2003.§ 551.002. CICLOMOTORE E BICICLETTA ELETTRICA INCLUSI. Una disposizione di questo sottotitolo applicabile a una bicicletta si applica anche a:(1) un ciclomotore, ad eccezione di una disposizione che per sua natura non può essere applicata a un ciclomotore; e(2) una bicicletta elettrica, ad eccezione di una disposizione che per sua natura non può essere applicata a una bicicletta elettrica.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. Modificato da Acts 2001, 77th Leg., ch. 1085, § 9, eff. 1 settembre 2001.
SUBCHAPTER B. REGULATION OF OPERATION
§ 551.101. DIRITTI E DOVERI. (a) Una persona che opera una bicicletta ha i diritti e i doveri applicabili a un conducente che opera un veicolo ai sensi del presente sottotitolo, a meno che:(1) una disposizione del presente capitolo non modifichi un diritto o un dovere; o (2) un diritto o un dovere applicabile a un conducente che opera un veicolo non possa per sua natura applicarsi a una persona che opera una bicicletta.(b) Un genitore di un bambino o un tutore di un minore non può consapevolmente permettere al bambino o al minore di violare questo sottotitolo.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. § 551.102. FUNZIONAMENTO GENERALE. (a) Una persona che utilizza una bicicletta deve guidare solo su o a cavallo di un sedile permanente e regolare attaccato alla bicicletta.(b) Una persona non può utilizzare una bicicletta per trasportare più persone di quelle che la bicicletta è progettata o attrezzata per portare.(c) Una persona che utilizza una bicicletta non può utilizzare la bicicletta per trasportare un oggetto che impedisce alla persona di operare la bicicletta con almeno una mano sul manubrio della bicicletta.(d) Una persona che utilizza una bicicletta, un sottobicchiere, una slitta o un veicolo giocattolo o che usa i pattini a rotelle non può attaccare né la persona né la bicicletta, il sottobicchiere, la slitta, il veicolo giocattolo o i pattini a rotelle a un tram o a un veicolo su una strada.Acts 1995, 74th Leg, ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. § 551.103. FUNZIONAMENTO SULLA CARREGGIATA. (a) Salvo quanto previsto dalla sottosezione (b), una persona che guida una bicicletta su una carreggiata e che si muove più lentamente del resto del traffico sulla carreggiata deve procedere il più vicino possibile al cordolo destro o al bordo della carreggiata, a meno che:(1) la persona stia sorpassando un altro veicolo che procede nella stessa direzione; (2) la persona si stia preparando a girare a sinistra ad un incrocio o su una strada privata o carrabile;(3) una condizione sulla o della carreggiata, compreso un oggetto fisso o mobile, un veicolo parcheggiato o in movimento, un pedone, un animale o un pericolo superficiale impedisca alla persona di pedalare in sicurezza accanto al cordolo destro o al bordo della carreggiata; o(4) la persona stia utilizzando una bicicletta in una corsia esterna che è: (A) meno di 14 piedi di larghezza e non ha una corsia designata per le biciclette adiacente a quella corsia; o (B) troppo stretta per una bicicletta e un veicolo a motore per viaggiare in sicurezza fianco a fianco.(b) Una persona che guida una bicicletta su una strada a senso unico con due o più corsie di traffico contrassegnate può guidare il più vicino possibile al marciapiede o al bordo sinistro della carreggiata.(c) Le persone che guidano biciclette su una strada possono viaggiare a due a fianco. Le persone che viaggiano fianco a fianco su una carreggiata devono viaggiare in una sola corsia. Le persone che viaggiano fianco a fianco non possono ostacolare il normale e ragionevole flusso del traffico sulla carreggiata. Le persone non possono guidare più di due persone a fianco a meno che non stiano guidando su una parte di una carreggiata riservata all'uso esclusivo delle biciclette.(d) Abrogato da Acts 2001, 77th Leg., ch. 1085, § 13, eff. Sept. 1, 2001.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. Modificato da Acts 2001, 77th Leg., ch. 1085, § 10, 13, eff. 1 settembre 2001.§ 551.104. EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA. (a) Una persona non può utilizzare una bicicletta a meno che la bicicletta è dotata di un freno in grado di far slittare una ruota frenata su una pavimentazione asciutta, piana e pulita.(b) Una persona non può utilizzare una bicicletta di notte a meno che la bicicletta sia dotata di:(1) una lampada sulla parte anteriore della bicicletta che emette una luce bianca visibile da una distanza di almeno 500 piedi di fronte alla bicicletta; e(2) sul retro della bicicletta: (A) un riflettore rosso che è: (i) di un tipo approvato dal dipartimento; e (ii) visibile quando direttamente di fronte ai legittimi fasci superiori dei fari dei veicoli a motore da tutte le distanze da 50 a 300 piedi alla parte posteriore della bicicletta; o (B) una lampada che emette una luce rossa visibile da una distanza di 500 piedi alla parte posteriore della bicicletta.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. Modificato da Acts 2001, 77th Leg., ch. 1085, § 11, eff. 1 settembre 2001.§ 551.105. CORSE COMPETITIVE. (a) In questa sezione, per "bicicletta" si intende un veicolo non motorizzato spinto dalla forza umana.(b) Un'organizzazione promotrice può organizzare una corsa competitiva di biciclette su una strada pubblica solo con l'approvazione delle autorità locali preposte all'applicazione della legge.(c) Le autorità locali preposte all'applicazione della legge e l'organizzazione promotrice possono concordare le norme di sicurezza che disciplinano il movimento delle biciclette durante una corsa competitiva o durante l'allenamento per una corsa competitiva, compreso il permesso per gli operatori delle biciclette di guidare fianco a fianco.Acts 1995, 74th Leg., ch. 165, § 1, eff. 1 settembre 1995. § 551.106. REGOLAMENTAZIONE DELLE BICICLETTE ELETTRICHE. (a) Il dipartimento o un'autorità locale non può vietare l'uso di una bicicletta elettrica su una strada utilizzata principalmente da veicoli a motore. Il dipartimento o un'autorità locale può vietare l'uso di una bicicletta elettrica su una strada usata principalmente da pedoni.(b) Il dipartimento deve stabilire regole per l'amministrazione di questa sezione. Sept. 1, 2001.
SUBCHAPTER C. ELECTRIC PERSONAL ASSISTIVE MOBILITY DEVICES
§ 551.201. DEFINIZIONE. In questo sottocapitolo, per "dispositivo elettrico di mobilità assistita personale" si intende un dispositivo a due ruote non in tandem progettato per il trasporto di una persona che è: (1) auto-bilanciante; e (2) spinto da un sistema di propulsione elettrica con una potenza media di 750 watt o un cavallo. 1 settembre 2003. § 551.202. FUNZIONAMENTO SU STRADA. (a) Una persona può utilizzare un dispositivo di assistenza personale elettrico per la mobilità su una strada residenziale, una carreggiata o una strada pubblica con un limite di velocità di 30 miglia all'ora o inferiore solo:(1) mentre si effettua un attraversamento diretto di una strada in un passaggio pedonale segnalato o meno;(2) dove non è disponibile un marciapiede; o (3) quando così indicato da un dispositivo di controllo del traffico o da un ufficiale delle forze dell'ordine.(b) Una persona può utilizzare un dispositivo di assistenza personale elettrico per la mobilità su un percorso riservato all'uso esclusivo delle biciclette.(c) Qualsiasi persona che utilizza un dispositivo elettrico di mobilità assistita su una strada residenziale, una carreggiata o una strada pubblica deve guidare il più vicino possibile al bordo destro.(d) Salvo quanto diversamente previsto da questa sezione, le disposizioni di questo titolo applicabili al funzionamento delle biciclette si applicano al funzionamento dei dispositivi elettrici di mobilità assistita personale.Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg, ch. 1318, § 5, eff. 1 settembre 2003. § 551.203. PIANI LATERALI. Una persona può utilizzare un dispositivo elettrico di mobilità assistita personale su un marciapiede.Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1318, § 5, eff. 1 settembre 2003.
SUBCHAPTER D. NEIGHBORHOOD ELECTRIC VEHICLES
§ 551.301. DEFINIZIONI.
Text of section as amended by Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86
In questo sottocapitolo: (1) "Veicolo elettrico di quartiere" indica un veicolo soggetto al Federal Motor Vehicle Safety Standard 500 (49 C.F.R. Sezione 571.500).(2) "Motor assisted scooter": (A) significa un dispositivo semovente con: (i) almeno due ruote a contatto con il suolo durante il funzionamento; (ii) un sistema di frenatura in grado di fermare il dispositivo in condizioni operative tipiche; (iii) un motore a gas o elettrico non superiore a 40 centimetri cubici; (iv) un ponte progettato per consentire a una persona di stare in piedi o seduta mentre si aziona il dispositivo; e (v) la capacità di essere spinto dalla sola forza umana; e (B) non include una bicicletta tascabile o una minimoto. (3) "Pocket bike o minimoto" indica un veicolo semovente dotato di un motore elettrico o di un motore a combustione interna con una cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici, progettato per essere spinto da solo con non più di due ruote a contatto con il terreno, dotato di un sedile o di una sella per l'operatore, non progettato per essere utilizzato su una strada e non idoneo per un certificato di titolo ai sensi del capitolo 501. Il termine non include:(A) un ciclomotore o un motociclo; (B) una bicicletta o un ciclo elettrico a motore, come definito dalla sezione 541.201;(C) un dispositivo di mobilità motorizzato, come definito dalla sezione 542.009; (D) un dispositivo elettrico di mobilità assistita personale, come definito dalla sezione 551.201; o(E) un veicolo elettrico di quartiere. Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. 1 settembre 2003; Atti 2003, 78a Leg., ch. 1325, § 19.07, eff. 1 settembre 2003. Modificato da Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86, eff. Per il testo della sezione come modificato dagli atti 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2, vedi § 551.301, post.§ 551.301. DEFINIZIONE.
Testo della sezione modificata da Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2
In questo sottocapitolo, "veicolo elettrico di quartiere" indica un veicolo soggetto al Federal Motor Vehicle Safety Standard 500 (49 C.F.R. Section 571.500).Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. Sept. 1, 2003; Acts 2003, 78th Leg., ch. 1325, § 19.07, eff. 1 settembre 2003. Modificato da Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 2, eff. Per il testo della sezione come modificata dagli atti 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.86, vedi § 551.301, ante.§ 551.302. REGISTRAZIONE. Il Dipartimento dei Trasporti del Texas può adottare norme relative alla registrazione e al rilascio di targhe per i veicoli elettrici di quartiere.Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. 1 settembre 2003. § 551.303. FUNZIONAMENTO SULLE STRADE. (a) Un veicolo elettrico di quartiere può essere utilizzato solo su una strada o autostrada per la quale il limite di velocità è di 35 miglia all'ora o meno. Un veicolo elettrico di quartiere può attraversare una strada o una via a un incrocio dove la strada o la via ha un limite di velocità pubblicato di più di 35 miglia all'ora.(b) Una contea o un comune può vietare il funzionamento di un veicolo elettrico di quartiere su una strada o autostrada se l'organo di governo della contea o del comune determina che il divieto è necessario nell'interesse della sicurezza.(c) Il Dipartimento dei Trasporti del Texas può vietare il funzionamento di un veicolo elettrico di quartiere su una strada se tale dipartimento determina che il divieto è necessario nell'interesse della sicurezza.Aggiunto da Acts 2003, 78th Leg., ch. 1320, § 7, eff. 1 settembre 2003. § 551.304. APPLICAZIONE DEL SOTTOCAPITOLO A POCKET BIKE O MINIMOTO. Il presente sottocapitolo non può essere interpretato in modo da autorizzare il funzionamento di una pocket bike o di una minimoto su qualsiasi: (1) autostrada, strada o via; (2) percorso riservato esclusivamente alle biciclette; o (3) marciapiede. Aggiunto da Acts 2005, 79th Leg., ch. 281, § 2.87, eff. 14 giugno 2005.
SUBCHAPTER E. SCOOTER A MOTORE ASSISTITO
§ 551.351. DEFINIZIONE. In questo sottocapitolo, per "monopattino a motore" si intende un dispositivo semovente con:(1) almeno due ruote a contatto con il suolo durante il funzionamento; (2) un sistema frenante in grado di fermare il dispositivo in condizioni operative tipiche;(3) un motore a gas o elettrico non superiore a 40 centimetri cubici; (4) un ponte progettato per consentire a una persona di stare in piedi o seduta mentre opera il dispositivo; e (5) la capacità di essere spinto dalla sola forza umana. Aggiunto da Acts 2005, 79th Leg., ch. 1242, § 3, eff. 18 giugno 2005. § 551.352. FUNZIONAMENTO SU STRADE O MARCIAPIEDI. (a) Un motorino assistito può essere utilizzato solo su una strada o autostrada per la quale il limite di velocità pubblicato è 35 miglia all'ora o meno. Il motorino assistito può attraversare una strada o un'autostrada ad un incrocio dove la strada o l'autostrada ha un limite di velocità di più di 35 miglia all'ora.(b) Una contea o un comune può vietare il funzionamento di un motorino assistito su una strada, un'autostrada o un marciapiede se l'organo di governo della contea o del comune determina che il divieto è necessario nell'interesse della sicurezza.(c) Il dipartimento può vietare il funzionamento di un motorino assistito su una strada se stabilisce che il divieto è necessario nell'interesse della sicurezza. (d) Una persona può utilizzare un motorino assistito su un percorso riservato esclusivamente alle biciclette o su un marciapiede. Salvo quanto diversamente previsto da questa sezione, una disposizione di questo titolo applicabile al funzionamento di una bicicletta si applica al funzionamento di un motorino assistito.(e) Una disposizione di questo titolo applicabile a un veicolo a motore non si applica a un motorino assistito. 18 giugno 2005.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.