Section 2511 – Title 23 – DOMESTIC RELATIONS

23c2511h

SUBCHAPTER B

INVOLUNTARY TERMINATION

Sec.

2511. Grounds for involuntary termination.

2512. Petition for involuntary termination.

2513. Hearing.

2514. Special provisions when child conceived as a result of rape or incest.

Cross References. Subchapter B is referred to in section 2504.1 of this title; section 6351 of Title 42 (Judiciary and Judicial Procedure).

23c2511s

§ 2511. Motivi di rescissione involontaria.

(a) Regola generale.–I diritti di un genitore nei confronti di un bambino possono essere rescissi in seguito ad una petizione presentata per uno dei seguenti motivi:

(1) Il genitore, con un comportamento continuato per un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente la presentazione della petizione, ha manifestato l’intenzione di rinunciare ai diritti di genitore su un bambino o ha rifiutato o non ha adempiuto ai suoi doveri.

(2) L’incapacità, l’abuso, la negligenza o il rifiuto ripetuti e continuati del genitore hanno fatto sì che il bambino sia privo delle cure parentali essenziali, del controllo o della sussistenza necessari al suo benessere fisico o mentale e le condizioni e le cause dell’incapacità, dell’abuso, della negligenza o del rifiuto non possono o non vogliono essere rimediate dal genitore.

(3) Il genitore è il padre presunto ma non naturale del bambino.

(4) Il bambino è sotto la custodia di un ente, essendo stato trovato in circostanze tali che l’identità o il luogo in cui il genitore è sconosciuto e non può essere accertato da ricerche diligenti e il genitore non reclama il bambino entro tre mesi dal ritrovamento del bambino.

(5) Il bambino è stato rimosso dalle cure del genitore dal tribunale o sotto un accordo volontario con un’agenzia per un periodo di almeno sei mesi, le condizioni che hanno portato alla rimozione o al collocamento del bambino continuano ad esistere, il genitore non può o non vuole rimediare a queste condizioni entro un ragionevole periodo di tempo, i servizi o l’assistenza ragionevolmente disponibili per il genitore non sono in grado di porre rimedio alle condizioni che hanno portato al trasferimento o alla collocazione del bambino entro un periodo di tempo ragionevole e la cessazione dei diritti parentali sarebbe meglio servire i bisogni e il benessere del bambino.

(6) Nel caso di un neonato, il genitore sa o ha ragione di sapere della nascita del bambino, non risiede con il bambino, non ha sposato l’altro genitore del bambino, ha fallito per un periodo di quattro mesi immediatamente precedenti il deposito della petizione di fare sforzi ragionevoli per mantenere un contatto sostanziale e continuo con il bambino e ha fallito nello stesso periodo di quattro mesi di fornire un sostegno finanziario sostanziale per il bambino.

(7) Il genitore è il padre di un bambino concepito come risultato di uno stupro o incesto.

(8) Il bambino è stato rimosso dalle cure del genitore dal tribunale o sotto un accordo volontario con un’agenzia, sono trascorsi 12 mesi o più dalla data di rimozione o collocamento, le condizioni che hanno portato alla rimozione o collocamento del bambino continuano ad esistere e la cessazione dei diritti dei genitori sarebbe meglio servire i bisogni e il benessere del bambino.

(9) Il genitore è stato condannato per uno dei seguenti casi in cui la vittima era un figlio del genitore:

(i) un reato secondo il 18 Pa.C.S. Ch. 25 (relativo all’omicidio criminale);

(ii) un reato secondo il 18 Pa.C.S. § 2702 (relativo all’aggressione aggravata);

(iii) un reato in un’altra giurisdizione equivalente a un reato nel sottoparagrafo (i) o (ii); o

(iv) un tentativo, sollecitazione o cospirazione per commettere un reato nel sottoparagrafo (i), (ii) o (iii).

(10) Il genitore è stato trovato da un tribunale della giurisdizione competente per aver commesso abusi sessuali contro il bambino o un altro figlio del genitore sulla base di una sentenza giudiziaria come indicato nel paragrafo (1)(i), (ii), (iii) o (iv) o (4) della definizione di “rapporto fondato” di cui alla sezione 6303(a) (relativa alle definizioni) quando la decisione giudiziaria si basa sulla constatazione di “abuso o sfruttamento sessuale” come definito nella sezione 6303(a).

(11) Il genitore è tenuto a registrarsi come delinquente sessuale ai sensi del 42 Pa.C.S. Ch. 97 Subch. H (relativo alla registrazione dei delinquenti sessuali) o I (relativo alla registrazione continua dei delinquenti sessuali) o a registrarsi con un registro dei delinquenti sessuali in un’altra giurisdizione o paese straniero.

(b) Altre considerazioni.–Il tribunale nel porre fine ai diritti di un genitore deve dare primaria considerazione alle esigenze di sviluppo, fisiche ed emotive e al benessere del bambino. I diritti di un genitore non possono essere revocati solo sulla base di fattori ambientali come l’inadeguatezza dell’alloggio, dell’arredamento, del reddito, del vestiario e delle cure mediche se si ritiene che siano fuori dal controllo del genitore. Rispetto a qualsiasi petizione presentata ai sensi della sottosezione (a)(1), (6) o (8), il tribunale non prenderà in considerazione alcuno sforzo da parte del genitore per porre rimedio alle condizioni ivi descritte che siano iniziate successivamente alla notifica della presentazione della petizione.

(c) Diritto di presentare informazioni personali e mediche.Nel momento in cui il decreto di rescissione viene trasmesso al genitore i cui diritti sono stati rescissi, il tribunale deve avvertire il genitore, per iscritto, del suo diritto di continuare a depositare e aggiornare le informazioni personali e mediche, che la condizione medica sia o meno esistente o scopribile al momento dell’adozione, presso il tribunale e presso il Dipartimento del Welfare Pubblico secondo il Sottocapitolo B del Capitolo 29 (relativo ai registri e all’accesso alle informazioni).

23c2511v

(21 maggio 1992, P.L.228, No.34, eff. 60 giorni; 20 dicembre 1995, P.L.685, No.76; 4 aprile 1996, P.L.58, No.20, eff. 60 giorni; 9 novembre 2006, P.L.1358, No.146, eff. 180 giorni; 27 ottobre 2010, P.L.961, No.101, eff. 180 giorni; 28 ottobre 2016, P.L.966, No.115, eff. imd.; 21 febbraio 2018, P.L.27, No.10, eff. imd.; 12 giugno 2018, P.L.140, No.29, eff. imd.)

Modifiche 2018. La Legge 10 ha modificato il comma (a)(11) e la Legge 29 ha rimesso in vigore il comma (a)(11).

Modifica del 2016. La legge 115 ha aggiunto il comma (a)(10) e (11).

Emendamento del 2010. La legge 101 ha modificato la lettera c).

Modifica del 2006. La legge 146 ha aggiunto il comma (a)(9).

Modifica del 1996. La legge 20 ha modificato il comma (a)(7).

Modifica del 1995. La legge 76 ha modificato i commi. (b) e (c) e ha aggiunto il comma (a)(8). L’articolo 7 della legge 76 prevedeva che i sottoparagrafi (b) e (c) fossero modificati. (b) e (c) entrano in vigore tra 60 giorni e, per quanto riguarda un bambino che è stato rimosso dalle cure del genitore dal tribunale o in base a un accordo volontario con un’agenzia prima della data di entrata in vigore della legge 76, il comma (a)(8) ha effetto 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della legge 76.

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