L’affermazione sintetica di Beccaria sui crimini e le pene è che “Affinché qualsiasi punizione non sia un atto di violenza commesso da una persona o da molti contro un privato cittadino, è essenziale che sia pubblica, rapida, necessaria, il minimo possibile nelle circostanze date, proporzionata ai crimini, e stabilita dalla legge”. Nella visione di Beccaria, lo scopo della punizione è quello di dissuadere il colpevole dal commettere nuovamente il crimine e di scoraggiare gli altri dal commetterlo. La severità della punizione dovrebbe essere basata principalmente sul danno che il reato ha causato piuttosto che sull’intento del colpevole, e non dovrebbe essere più severa di quanto sia richiesto per raggiungere la deterrenza. Beccaria si oppone alla pena capitale tranne che in circostanze molto limitate, e sostiene che la tortura non dovrebbe mai essere usata contro un accusato la cui colpevolezza non è stata ufficialmente stabilita. Altre sanzioni discusse sono il carcere e il bando. Particolari tipi di reati sono considerati in termini di gravità e punizione. Note sul capitolo.